Lo Statuto

STATUTO

Associazione Azionisti Banca Monte dei Paschi di Siena spa

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Articolo 1 – Denominazione – Costituzione

E’ costituita l’Associazione degli Azionisti della “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” avente la denominazione di “Associazione Azionisti per il Buongoverno del Monte dei Paschi di Siena”, in forma abbreviata “Associazione Buongoverno MPS”.

L’Associazione è autonoma, democratica, indipendente, non ha fini di lucro ed ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede nel Comune di Siena.

Il trasferimento della sede sociale nell’ambito del Comune di Siena non costituisce modifica di questo statuto ed è pertanto di competenza del Consiglio Direttivo.

L’associazione potrà istituire sedi operative e dipendenze anche provvisorie e transitorie in altri luoghi a seconda delle necessità.

Articolo 3 – Scopo Sociale

L’Associazione si propone di porre in essere un’attiva e consapevole partecipazione dei suoi iscritti alla vita economica e sociale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e di ogni sua controllata e collegata, al fine ultimo di tutelare gli interessi comuni dei soci ed il bene comune della società civile.

L’Associazione promuoverà le iniziative ritenute utili a fornire agli Associati un supporto informativo, culturale ed organizzativo sulla vita e sulla gestione della Banca stessa  per  il concreto esercizio dei diritti sociali, perseguendo anche la possibilità di presentazione di liste di candidati per l’elezione degli organi sociali della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., il tutto anche ai sensi dell’articolo 141 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Articolo 4 – Accordo di Associazione

L’accordo di Associazione non prevede l’obbligo del conferimento delle azioni né quello degli associati di uniformare il loro comportamento alle deliberazioni degli organi associativi, i quali assumono una funzione di guida e di orientamento. In tale prospettazione di massima, l’Associazione potrà estendere la propria attività alla raccolta delle “deleghe di voto” di cui all’art.141 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (T.U.F.), definite esse deleghe dall’art. 136 del succitato decreto legislativo.

Articolo 5 – Attività dell’Associazione

L’Associazione agisce per mezzo degli organi di cui al successivo articolo 10, i quali perseguono lo scopo sociale attraverso le attività sotto indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– l’organizzazione di convegni, mostre, dibattiti ed ogni iniziativa culturale e di informazione direttamente o indirettamente attinente all’attività del Gruppo MPS. e più in generale del settore creditizio;

– la produzione di periodici o comunicazioni atte a informare i soci sulla vita e sulla gestione della Banca principale e di ogni sua controllata o collegata;

– la presentazione di liste di candidati negli Organi della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e il supporto ai candidati stessi; la presentazione di mozioni programmatiche, modifiche statutarie e/o quant’altro attenga la vita sociale delle aziende del Gruppo M.P.S.;

– ricevere deleghe per la partecipazione alle Assemblee degli Azionisti anche da soggetti non soci dell’Associazione quali, ad esempio, privati, Enti e società.

– in caso di accertata necessità, l’Associazione potrà conferire incarichi di consulenza ad esperti in materie legali, economiche, fiscali, industriali e del settore bancario ed in genere su questioni di particolare interesse per gli associati.

SOCI

Articolo 6 – Soci

Possono essere soci dell’Associazione, oltre ai soci fondatori, le persone fisiche e giuridiche che siano azionisti della Banca M.P.S.

Tutti i soci si impegnano a rispettare lo Statuto e a perseguire gli scopi dell’Associazione dando luogo ad attività di sensibilizzazione di altri soci o altre persone fisiche e giuridiche

La domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’ammissione si ritiene perfezionata, con il criterio del silenzio assenso, 30 (trenta) giorni dopo la presa d’atto della richiesta da parte dell’organo succitato. Potrà altresì avvenire con comunicazione diretta in tempi più brevi. I Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo nell’ambito di qualsiasi tipo di elezione sociale e hanno la facoltà di contribuire alla formulazione delle liste dei candidati negli Organi della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. indicati dall’Associazione per il Buongoverno del M.P.S.

Ogni socio, con la domanda di iscrizione, si impegna a versare la quota di Euro 25 (venticinque) per l’anno in corso ed annualmente mediante disposizione bancaria permanente entro il 31 gennaio di ogni anno successivo.

L’entità della quota annuale potrà essere variata in sede di approvazione del rendiconto di esercizio ovvero in occasione di qualsivoglia riunione dell’assemblea straordinaria.

Articolo 7 – Perdita della qualità di socio e modalità di esclusione

La qualità di socio si perde automaticamente:

– per decesso;

– con il venir meno dei requisiti di ammissione;

– per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale di partecipazione entro 30 giorni dal termine dell’esercizio finanziario annuale.

L’esclusione può essere comminata solo per gravi motivi o inadempienze e deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza due terzi nel rispetto del principio del contraddittorio e fatta salva la possibilità della presentazione di memorie difensive.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 8 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è formato:

a) dal contributo dei suoi iscritti;

c) dai residui attivi di gestione;

d) da elargizioni da parte di soci o di terzi;

e) da eventuali proventi derivanti dal patrimonio e dall’attività dell’Associazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Articolo 9 –  Esercizio

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ORGANIZZAZIONE

Articolo 10 – L’ Organizzazione

L’Organizzazione dell’Associazione si articola a livello centrale secondo le norme degli articoli seguenti. L’assemblea, a norma dell’art 18, potrà istituire, fissandone la struttura, l’organizzazione periferica ritenuta

necessaria per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.

Alle cariche elettive non spetta nessun compenso fatta eccezione unicamente per il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle proprie funzioni e salva ogni diversa deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 11 – Gli organi

Sono organi dell’Associazione:

a)  l’Assemblea dei Soci;

b)  il Consiglio Direttivo;

c)  il Presidente e due Vice Presidenti;

d) il Tesoriere;

e) il Collegio dei Revisori.

Non possono far parte degli organi di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) e, se eletti, decadono automaticamente, coloro che abbiano ricevuto condanne penali anche in primo grado di giudizio o abbiano procedimenti penali in corso che si siano concretizzati con un rinvio a giudizio.

Articolo 12 – L’Assemblea dei Soci

E’ l’organo sovrano dell’Associazione cui hanno diritto di partecipare, anche attraverso delega, tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Sono riservate alla competenza dell’Assemblea:

– l’approvazione degli indirizzi programmatici dell’Associazione, anche con riferimento al compimento degli atti di straordinaria amministrazione;

– l’approvazione del rendiconto finanziario,

– la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo e dei componenti il Collegio dei Revisori;

– le modificazioni dello Statuto;

– ogni determinazione in merito all’istituzione di strutture organizzative territoriali e locali a norma dell’art. 18;

– le decisioni in ordine allo scioglimento dell’Associazione;

– l’approvazione dei regolamenti interni.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno ed ogni volta che ne faccia esplicita richiesta almeno il 40 (quaranta per cento) dei membri del Consiglio Direttivo, mediante avviso reso noto ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione mediante comunicazione nel sito web ufficiale dell’Associazione, ovvero mediante qualunque forma di comunicazione che consenta un riscontro della ricezione.

L’assemblea deve essere obbligatoriamente convocata anche quando ne faccia richiesta almeno il 10% dei soci.

Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può detenere un massimo di dieci deleghe.

Non possono detenere deleghe i componenti il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, un numero almeno triplo dei componenti del Consiglio Direttivo e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell’Associazione che dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e dalla maggioranza dei presenti in seconda convocazione che dovrà tenersi almeno 5 (cinque) giorni dopo la prima convocazione.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto in beneficenza ad un Ente individuato dall’Assemblea che delibera lo scioglimento.

Articolo 13 – Il Presidente e i Vice Presidenti

Il Presidente rappresenta ad ogni livello l’Associazione.

I poteri di firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio spettano al Presidente ed in caso di suo impedimento ad uno dei due Vice Presidenti in ordine di anzianità.

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di perseguire gli scopi associativi nell’ambito degli indirizzi di carattere generale approvati dall’Assemblea.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di 11 (undici) membri che durano in carica due anni e non sono rieleggibili dopo il secondo mandato consecutivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, i due vice presidenti ed un Segretario che redige i verbali delle riunioni; nomina altresì, anche tra i non soci, il coordinatore ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo emana il regolamento per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive:

1) gli associati che siano stati nominati membri del Consiglio d’amministrazione o del collegio sindacale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

2) gli associati membri del Consiglio d’amministrazione delle controllate e collegate del Gruppo M.P.S.;

3) il coordinatore;

4) il tesoriere;

5) i Revisori.

Al Consiglio Direttivo spetta l’individuazione dei candidati alla carica di consigliere d’amministrazione o sindaco interne al gruppo M.P.S., sulla base delle proposte e formulazioni espresse dai soci attivi che le esercitano secondo modalità definite dal  Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo favorisce, stabilendo le forme e le modalità più opportune per il buon andamento dell’associazione, la partecipazione diretta e volontaria dei soci e la loro periodica consultazione.

Articolo 15 – Prerogative del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e per l’attuazione degli indirizzi stabiliti dall’assemblea;  potrà delegare tali poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio per singoli atti o categorie di atti.

Gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dall’assemblea dei soci ai sensi del precedente articolo 12.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese e comunque ogni volta che ne faccia esplicita richiesta il 30% dei membri aventi diritto, ovvero un Vicepresidente.

In particolare sono compiti  del Consiglio Direttivo:

1) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;

2) esprimere pareri e/o altro suggerimento in merito alle proposte programmatiche e gestionali del Gruppo M.P.S. o delle Società riconducibili al Gruppo;

3) redigere i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;

4) istituire sotto la propria responsabilità ed a sua discrezione uffici amministrativi e di segreteria nominando i relativi componenti, proporre e formulare le candidature e le liste ad ogni assemblea interna al Gruppo M.P.S.;

5) decidere la sospensione o l’esclusione di un socio, a maggioranza di due terzi e in ottemperanza al principio del contraddittorio e fatta salva la possibilità della produzione di memorie difensive;

6) predisporre il rendiconto finanziario annuale dell’Associazione da presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro il termine di tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 5).

Articolo 16 – Il coordinatore 

Il Consiglio Direttivo può nominare un coordinatore che avrà il compito di sovraintendere, coordinandole, a tutte le attività operative dell’Associazione.

Unitamente al tesoriere predispone il rendiconto annuale dell’Associazione che sottopone all’esame del  Consiglio Direttivo per la successiva approvazione dell’Assemblea.

Articolo 17 – Il tesoriere

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione nell’ambito delle deleghe ricevute.

Unitamente al Coordinatore predispone il rendiconto annuale dell’Associazione.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Articolo 18 L’organizzazione periferica

L’eventuale organizzazione periferica è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo laddove dovesse presentarsene la necessità in conseguenza dell’accresciuto numero degli Associati  nell’ambito delle varie realtà territoriali.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 19 – Il Collegio dei Revisori  

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, scelti anche tra i non soci di cui uno ha la carica di Presidente, e da due membri supplenti.

Tutti i componenti il Collegio debbono essere residenti in Siena o Provincia di Siena.

Essi prestano la loro attività a titolo gratuito salva diversa determinazione dell’assemblea.

I Revisori sono eletti con le stesse modalità del Consiglio direttivo, durano in carica 3 (tre) anni e non sono rieleggibili dopo il secondo mandato consecutivo.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Se nel triennio taluno dei Revisori viene a cessare per qualsiasi causa, subentrano i supplenti in ordine di età e restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede alla nomina per l’integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Il Collegio dei Revisori vigila sul rispetto dello Statuto, sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione, predispone la relazione al rendiconto da sottoporre all’Assemblea.

I Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

CONTROVERSIE

Articolo 20 – Controversie e Foro competente 

Per tutte le controversie  che dovessero insorgere tra gli aderenti all’Associazione e gli organi direttivi nell’interpretazione ed esecuzione dello statuto e del contratto associativo sarà competente il  Foro di Siena.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 21 – Norma transitoria

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato tra i Soci Fondatori. Esso resta in carica fino alla prima Assemblea da svolgersi entro il 20 giugno 2012, alla quale tutti i membri dello stesso Consiglio Direttivo si presenteranno dimissionari; essi potranno liberamente candidarsi alla elezione del successivo Consiglio.

Articolo 22 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti.

 

Lascia un commento